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1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
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b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
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«14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».
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Art. 28.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).
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Art. 30.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).
| 1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169,
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Identico.
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commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
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